Art. 2.
(Garanzie).

      1. All'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. I beni dello Stato trasferiti alla Infrastrutture Spa e che la stessa può utilizzare a garanzia dell'emissione di titoli di debito per i finanziamenti di cui al comma 3 non possono, in nessun caso, appartenere al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato».